Statuto
Statuto dell'Associazione di Volontariato "ORIZZONTI"
Associazione dei Volontari della Valletta
la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 117/2017
Statuto dell'Associazione di Volontariato
"ORIZZONTI - Associazione dei Volontari della Valletta"
STATUTO
°°°°°°
Denominazione e sede
Articolo 1)
È costituita con sede legale in La Valletta Brianza (LC), via Roma numero 19, l’Associazione denominata: “ORIZZONTI - Associazione dei Volontari della Valletta" Organizzazione di Volontariato (o ODV)” di seguito, in breve, “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Articolo 2)
L'Associazione "ORIZZONTI - Associazione dei Volontari della Valletta", più avanti chiamata per brevità Associazione, apartitica, si ispira a principi di democraticità, non ha scopo di lucro, anche indiretto, e persegue, nell'ambito territoriale locale, esclusivamente fini di solidarietà sociale, prefiggendosi di fornire prestazioni spontanee e gratuite.
Finalità e attività
Articolo 3)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
- prevenire fenomeni di emarginazione specialmente con riguardo a soggetti in condizioni di disagio;
- integrare l'offerta di servizi sociali, culturali ed ambientali svolta dalla pubblica autorità.
Articolo 4)
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
1) a) Interventi e servizi sociali.
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
- c) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti.
2) In particolare l’associazione si propone di svolgere:
- a) iniziative atte a garantire alle persone in difficoltà il diritto di accedere al sistema di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali;
- b) attività di carattere ricreativo, assistenziale, educativo o culturale;
- c) iniziative legate alla tutela del patrimonio ambientale del territorio.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L'Associazione inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Potrà pure assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Articolo 5)
Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Associati
Articolo 6)
Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso di cui infra.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (sette).
Articolo 7)
La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibererà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
Articolo 8)
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associato entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima convocazione utile.
Articolo 9)
Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa nella misura, nei termini e con le modalità che verranno annualmente stabiliti dall'Assemblea.
Diritti e doveri degli associati
Articolo 10)
Gli associati godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri.
Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato coperti da assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi come infra specificato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni dall'appartenenza all'Associazione.
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.
Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio e di eventuali cespiti di proprietà dell'Associazione.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non potranno essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto con l'Associazione.
L'Associazione terrà assicurati i propri associati che presteranno attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 11)
La qualità di associato si perde:
- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.
Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Nel caso d) la delibera del Consiglio Direttivo, che deve essere motivata, deve anche essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.
Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea medesima.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Articolo 12)
Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Assemblea degli associati
Articolo 13)
L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata/posta elettronica a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Articolo 14)
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Articolo 15)
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega che potrà essere conferita esclusivamente ad altro associato, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto.
Articolo 16)
Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
L'Assemblea ha comunque la facoltà di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti qualora lo ritenga opportuno o se non esiste previsione normativa.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Articolo 17)
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- a) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) determina l'ammontare della quota associativa ed il termine ultimo per il suo versamento;
- e) discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- g) decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell'Articolo 11) del presente statuto;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Articolo 18)
L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.
Consiglio Direttivo
Articolo 19)
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, svolgono la loro attività gratuitamente, esso dura in carica 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Articolo 20)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'Assemblea).
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e/o via posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.
In caso di urgenza l'avviso potrà essere recapitato anche 2 (due) giorni prima.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Articolo 21)
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.
Nello specifico:
- a) elegge tra i propri componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) nomina il Tesoriere ed il Segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- h) conferisce procure speciali per singoli atti e categorie di atti;
- i) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone qualifiche e mansioni;
- j) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi associativi;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- l) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine all'esclusione degli associati come da Articolo 11).
- n) Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Articolo 22)
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Articolo 23)
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri od associati con procura speciale.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Vice Presidente
Articolo 24)
In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente assumerà in pieno le sue funzioni. Avrà le medesime autorizzazioni e facoltà di firma, nomina e delega descritte al precedente articolo. Diventerà pertanto il rappresentante dell'Associazione nei confronti degli associati, dei terzi e dei pubblici uffici.
Il Tesoriere
Articolo 25)
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo medesimo.
Il Segretario
Articolo 26)
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati, da tenersi a norma di legge.
Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 27)
Se ritenuto opportuno, l'Assemblea potrà nominare, quale organo di controllo amministrativo-finanziario, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redigere una relazione ai bilanci annuali; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale delle proprie riunioni da trascrivere in apposito libro.
Esercizi, patrimonio e bilancio
Articolo 28)
L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 29)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti, o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Articolo 30)
Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Eventuali beni mobili in giacenza potranno essere temporaneamente impegnati in investimenti a basso rischio e/o con finalità etica; dovranno avere sempre e comunque capitale garantito e durata massima pari ad un anno.
Le quote dell'Associazione sono intrasferibili e non rivalutabili.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Quanto sopra vale altresì per gli eredi dell'associato deceduto.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni
Articolo 31)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Articolo 18) del presente statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.
Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Articolo 32)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 33)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Norma finale
Articolo 34)
Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.
La Valletta Brianza, addì 15 aprile 2019 -